Titolo V

Art. 145

Emissione di libretti a favore di regioni, provincia, comuni e di istituti di beneficenza e di culto.

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ecclesiastici e gli altri enti soggetti a tutela governativa, che intendono valersi delle casse di risparmio postale per il deposito delle somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, devono chiedere con domanda scritta, diretta all'ufficio, la emissione di distinti libretti nominativi ordinari, a seconda che il deposito stesso riguardi: a) somme costituenti rendita o altri fondi destinati a rimanere nella libera disponibilità degli amministratori; b) somme provenienti da incassi di mutui, da riscossioni di capitali, da alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio. 2 - I libretti emessi per il deposito delle somme, di cui alla lettera b) del comma 1, sono sottoposti a vincolo per "collocamento di capitali". 3 - Le domande prodotte dagli enti ecclesiastici devono essere corredate del visto di approvazione della competente autorità tutoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-145

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