Titolo V
Art. 143
Giacenza di documenti contabili
In vigore dal 17 ago 1989
1 - I periodi di giacenza, presso l'Amministrazione, dei documenti contabili relativi al servizio dei risparmi, sono i seguenti:
a) - sette anni per le partite di conto tenute dalla Amministrazione e relative ai libretti tolti di corso;
b) - cinque anni per i vaglia di deposito, le cedole di rimborso, i mandati di pagamento e gli elementi mensili dei depositi e dei rimborsi compilati dagli uffici;
c) - due anni per gli elenchi giornalieri dei depositi e dei rimborsi, compilati dagli uffici, e per i relativi riepiloghi compilati dalle ragionerie provinciali;
d) - tre anni per tutti gli altri documenti, compresi i librettti tolti di corso.
2 - I suddetti periodi decorrono dal principio dell'anno successivo a quello in cui i documenti furono rilasciati o presentati, ovvero i libretti furono tolti di corso. Trascorsi tali periodi, l'Amministrazione ha facoltà di distruggere i documenti ed i libretti.
3 - Nei casi e con le modalità previsti dalle norme legislative regolamentari, in luogo e in sostituzione degli originali, possono essere conservati, per gli stessi periodi di tempo indicati nel comma 2, i microfilms sostitutivi dei titoli e dei documenti e le registrazioni effettuate su nastri e dischi magnetici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-143