Titolo V
Art. 144
Intestazione dei libretti
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'emissione di un libretto nominativo può essere richiesta, oltre che dalle persone alle quali esso deve essere intestato, anche da una terzo.
2 - Se il libretto è emesso a favore di una persona rappresentata da un'altra, l'intestazione deve contenere anche il nome, cognome, nonché il luogo e la data di nascita del rappresentante dichiarato. 3 - I libretti al portatore possono, su richiesta della persona che ne domanda l'emissione, essere rilasciati senza alcuna intestazione ovvero con una intestazione che riporti le generalità della persona medesima o di un terzo, oppure un nome fittizio o alcune iniziali od anche un numero qualsiasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-144