Titolo V

Art. 147

Depositi dislocati o senza esibizione del libretto

In vigore dal 17 ago 1989
1 - I depositi sui libretti, successivi alla prima operazione, possono essere effettuati anche presso un ufficio diverso da quello di emissione. L'operazione deve essere subito partecipata all'ufficio di emissione da quello che l'ha eseguita. 2 - I depositi senza esibizione del libretto possono essere accettati esclusivamente dall'ufficio di emissione e nel solo caso che il libretto sia nominativo e non possa essere presentato, perché ritirato e spedito ad altri organi dell'Amministrazione dall'ufficio stesso per qualsiasi ragione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-147

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