Titolo V
Art. 152
Eventuale differimento dei rimborsi
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha però facoltà di eseguire rimborsi su libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 500.000; entro quindici giorni fino al L. 1.000.000.; entro venti giorni fino a L. 5.000.000.; entro un mese per somme maggiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-152