Titolo V
Art. 156
Rimborsi su libretti intestati a più persone o al rappresentante dichiarato - Rimborsi su libretti intestati ad enti ed istituti.
In vigore dal 17 ago 1989
1 - I rimborsi su libretti intestati a più persone si eseguono con quietanza simultanea di tutti gli intestatari, a meno che nell'intestazione del libretto non siano designati quelli fra essi che non hanno la facoltà di riscuotere singolarmente.
2 - Nel caso in cui, mancando tale designazione, uno dei cointestatari sia divenuto irreperibile o sia giuridicamente incapace, l'Amministrazione può provvedere all'estinzione del libretto autorizzando a favore dell'altro o degli altri cointestatari il rimborso delle quote loro spettanti ed accantonando sopra un nuovo libretto la quota dell'irreperibile o dell'incapace. Agli effetti di tale operazione le quote dei cointestatari sono considerate uguali, fino a prova contraria.
3 - I rimborsi su libretti intestati ad un minore, con la rappresentanza dichiarata di altra persona, possono essere eseguiti soltanto con quietanza del rappresentante; nel caso di decesso del rappresentante i libretti devono essere sottoposti al vincolo per minore età, di cui all'.
4 - La facoltà di ottenere rimborsi, attribuita al rappresentante dichiarato, cessa di diritto con la morte dello intestatario o di uno dei cointestatari del libretto.
5 - I rimborsi su libretti intestati a enti, società, associazioni o istituti in genere, vengono eseguiti con quietanza delle persone che, per legge od in base allo statuto o regolamento dell'ente, società, associazione od istituto o dalla intestazione stessa del libretto, risultino autorizzate a riscuotere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-156