Titolo V

Art. 154

Rimborsi senza l'esibizione del libretto

In vigore dal 17 ago 1989
1 - I rimborsi su libretti nominativi possono essere eseguiti, senza la loro esibizione, previa autorizzazione dell'organo dell'Amministrazione in possesso dei libretti stessi, soltanto all'Ufficio di emissione, il quale all'atto dell'operazione ritira una quietanza provvisoria. 2 - L'importo di tali rimborsi non può eccedere i due terzi del credito non contestato del libretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-154

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