Titolo V
Art. 155
Delega a riscuotere
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Gli uffici possono eseguire rimborsi sui libretti nominativi di propria emissione anche a favore di persona che sia stata delegata a riscuotere con dichiarazione rilasciata, a tergo della prima cedola disponibile, dall'intestatario.
2 - I rimborsi di cui al comma 1 non possono aver luogo se non previo accertamento, nei modi indicati dall', dell'identità personale del delegato, semprechè l'autenticità della firma apposta dall'intestatario a tergo della cedola possa essere accertata dallo ufficio mediante il confronto con la firma esistente sulla partita di conto, ai sensi dell', ovvero la firma stessa risulti autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-155