Titolo V

Art. 159

Iscrizione degli interessi sui libretti appartenenti a residenti nella Repubblica

In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'iscrizione degli interessi nominativi e al portatore è eseguita dall'ufficio di emissione in base ad un elenco, che viene annualmente rimesso dall'organo dell'Amministrazione competente a provvedere all'aggiornamento dei conti. 2 - Il possessore di un libretto può chiedere l'iscrizione degli interessi anche ad un altro ufficio, il quale vi provvede dopo essersi rivolto all'Amministrazione per conoscere l'importo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-159

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