Titolo V

Art. 161

Interessi dell'anno in corso

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Gli interessi dell'anno in corso sui libretti nominativi o al portatore vengono liquidati e corrisposti soltanto nel caso in cui, su richiesta dell'avente diritto, l'Amministrazione disponga la estinzione del libretto, ai sensi dell'.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-161

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