Titolo V›Sez. I
Art. 166
Domanda di duplicazione
In vigore dal 17 ago 1989
1 - La duplicazione di un libretto nominativo che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, deve essere chiesta dall'intestatario, dal suo procuratore o dal suo rappresentante legale tramite un ufficio e non può essere effettuata che in seguito ad autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione.
2 - L'Amministrazione non dà corso alla domanda di duplicazione di un libretto nominativo dichiarato sottratto, quando risulti che esso si trova in possesso di terzi.
3 - Il richiedente, la cui identità personale e la cui qualità debbono essere accertate dall'ufficio, è tenuto a riempire e sottoscrivere un apposito modulo, che contenga, oltre la domanda di duplicazione, la dichiarazione di smarrimento, distruzione o sottrazione, l'indicazione sommaria delle relative circostanze di fatto e, quando si tratti di sottrazione, anche gli estremi della denuncia presentata alla autorità competente.
4 - Il richiedente deve, inoltre, versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sul detto modulo e da obliterare con bollo a data.
5 - Se l'interessato risiede all'estero, la domanda di duplicazione deve recare il visto dell'autorità consolare competente e deve essere trasmessa direttamente agli organi dell'Amministrazione, i quali prelevano l'importo della tassa di duplicazione dal credito del libretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-166