Titolo V
Art. 162
Rinnovazione
In vigore dal 17 ago 1989
1 -Il libretto, che sia rimasto sprovvisto di cedole ovvero di spazio per descrivere altre operazioni, è rinnovato con altro senza spesa da parte dell'intestatario.
2 -Se l'ufficio che deve rinnovare il libretto non è quello di emissione, ha l'obbligo, prima di procedere alla rinnovazione, di chiedere la conferma del credito, di cui all' del codice postale.
3 - Il libretto tolto di corso deve essere subito spedito dall'ufficio agli organi dell'Amministrazione.
a) - quando il libretto per ragioni accidentali sia deteriorato o illeggibile o incompleto;
b) - quando il libretto sia rimesso all'autorità giudiziaria in sede penale ovvero si trovi già in possesso dell'autorità medesima ed il nuovo titolo possa essere consegnato all'intestatario; in tal caso l'Amministrazione o l'autorità giudiziaria, su segnalazione dell'Amministrazione stessa, appongono sul titolo originale l'annotazione che esso è stato sostituito da altro libretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-162