Titolo VSez. I

Art. 167

Affissione di avvisi per la duplicazione

In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'ufficio, cui sia stata richiesta la duplicazione di un libretto ai sensi dell'articolo precedente, invia agli organi della Amministrazione il relativo modulo con eventuali osservazioni circa il contenuto della dichiarazione resa dal richiedente. 2 - Nell'ufficio in cui è presentata la richiesta e, se il libretto fu emesso altrove, anche nell'ufficio di emissione ed eventualmente in altri uffici viene affisso un avviso col quale è portato a conoscenza di chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso ed accertata la regolarità della richiesta di duplicazione, si provvederà a rilasciare un altro libretto in sostituzione di quello dichiarato smarrito, distrutto o sottratto, considerando il libretto originale come annullato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-167

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