Titolo VSez. II

Art. 170

Ricorso all'autorità giudiziaria

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia di cui all', il denunciante deve far pervenire al presidente del tribunale o al pretore nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di emissione del libretto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato di tutte quelle prove che valgono a dimostrare, nei riguardi del ricorrente, la proprietà del libretto stesso e deve inviare altresì copia di tale ricorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio suddetto. Quest'ultimo, a sua volta, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto la copia del ricorso, deve comunicare all'autorità giudiziaria competente la copia del conto indicata nell'. Decorsi venticinque giorni da quello della denuncia senza che all'ufficio di emissione sia giunta copia del ricorso all'autorità giudiziaria, l'uffico stesso, dopo aver chiesto ed ottenuto assicurazione dalla competente cancelleria circa la mancata presentazione del ricorso, ne riferisce all'Amministrazione per essere autorizzato ad annullare l'annotazione di fermo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-170

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