Titolo VSez. II

Art. 171

Affissione del decreto e rilascio del duplicato

In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'autorità giudiziaria, in seguito al ricorso di cui all', ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove adotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale dichiara l'inefficacia del libretto e diffida l'eventuale detentore di questo a depositarlo presso la dipendente cancelleria assegnandogli un termine, che non può essere inferiore a novanta giorni nè superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presso l'ufficio di emissione, per far valere le proprie opposizioni. 2 - Con il decreto medesimo l'autorità giudiziaria dispone altresì che, se entro il termine sopra indicato non siano state fatte opposizioni, l'ufficio di emissione rimane autorizzato a rilasciare al denunciante un duplicato del libretto stesso. 3 - L'uffico predetto, non appena gli sia stato notificato il decreto di cui sopra, provvede a pubblicare copia del decreto stesso, insieme con una copia della denuncia, per l'intero termine utile a proporre le opposizioni. 4 - Il presidente del tribunale può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto in uno o più quotidiani o periodici del luogo, ove si trova l'ufficio di emissione del libretto. 5 - Trascorso il periodo di affissione senza che sia intervenuta opposizione, l'ufficio rimette all'Amministrazione il decreto delle autorità giudiziaria e rilascia al denunciante un duplicato del libretto. 6 - Per quanto concerne gli altri provvedimenti che possono essere diposti dall'autorità giudiziaria e per quanto non sia stato previsto in questa sezione, sono applicabili le norme contenute nella legge 30 luglio 1951, n. 948, in materia di ammortamento di libretti di risparmio o di depositi al portatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-171

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