Titolo V›Sez. III
Art. 173
Cessione del credito dei libretti
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'ufficio di emissione, al quale sia stato notificato l'atto di cessione del credito di un libretto nominativo, a termini dell' del codice postale ne prende nota sulla relativa partita di conto e ritira il libretto, che invia agli organi dell'Amministrazione insieme con l'atto medesimo.
2 - L'Amministrazione provvede al cambiamento di intestazione del libretto, se la cessione è totale ovvero ne ordina l'estinzione, facendo emettere nuovi libretti, se la cessione è parziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-173