Titolo V›Sez. IV
Art. 175
Richiesta di modificazioni
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Le modifiche alle intestazioni dei libretti, che si rendano necessarie per rettificare errori o per altre cause, possono essere chieste dagli intestatari, dai loro rappresentanti legali o dai loro procuratori tramite qualsiasi ufficio e sono di esclusiva competenza dell'ufficio di emissione.
2 - Quando non si possa procedere alla modifica in base alla motivazione contenuta nella domanda o in base ai documenti prodotti dall'interessato, l'ufficio competente può richiedere l'esibizione di un atto di notorietà o di una dichiarazione sostitutiva di tale atto comprovante a chi effettivamente appartenga il libretto stesso e quale debba essere conseguentemente la nuova intestazione. Nel caso di rilevanti discordanze fra le generalità dell'intestatario del libretto e quelle della persona che se ne dichiari proprietaria, l'interessato può essere invitato a produrre, anziché gli atti sopra menzionati, un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, che autorizzi la modifica.
3 - Qualora colui che richiede la modifica dell'intestazione risiede all'estero, l'eventuale atto di notorietà deve essere ricevuto dall'autorità consolare competente o da un pubblico notaio.
4 - La richiesta e l'atto di notorietà, ricevuti dal notaio, debbono essere vistati dall'autorità predetta ed essere inviati al competente organo dell'Amministrazione.
5 - Le modifiche di intestazione dei libretti di serie speciale per gli italiani all'estero sono di competenza dell'Amministrazione centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-175