Titolo VSez. V

Art. 179

Revoca degli impedimenti ai rimborsi

In vigore dal 17 ago 1989
1 - La rinuncia agli atti esecutivi del sequestro e del pignoramento, nonché la revoca dell'opposizione devono essere legalmente notificate. Se l'opposizione sia stata proposta con lettera di diffida, la revoca può aver luogo con lo stesso mezzo. 2 - Non è necessaria una espressa revoca, quando la persona che propose l'atto impeditivo concorra, all'atto del rimborso, con l'intestatario del libretto o con i suoi eredi a controfirmare la cedola o il mandato di pagamento. 3 - Nel caso dell'opposizione prevista dal secondo comma, lettera a), dell' del codice postale, l'impedimento al rimborso viene meno col raggiungimento della maggiore età da parte dell'intestatario del libretto o con la cessazione della sua interdizione o inabilitazione. 4 - In tutti i casi contemplati nel presente articolo l'impedimento non può essere tolto dagli uffici, se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-179

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