Titolo VSez. VI

Art. 183

Libretti per premi di rafferma, per ritenute di garanzia e simili.

In vigore dal 17 ago 1989
Libretti per premi di rafferma, per ritenute di garanzia e simili. 1 - Le somme accantonate da pubbliche amministrazioni civili o militari o da enti autonomi sottoposti alla sorveglianza dello Stato per premi di rafferma o di assicurazione, per ritenute di garanzia del personale avventizio, e simili, possono essere depositate, quando sia previsto da apposite norme legislative o regolamentari, su libretti nominativi intestati all'amministrazione od all'ente, con l'indicazione dell'impiegato o dell'agente in favore del quale viene accantonata la somma e della causale del deposito. 2 - I rimborsi a saldo od in conto del capitale risultante dai suindicati libretti non possono essere effettuati dagli uffici se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione e in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali i depositi sono stati effettuati, su presentazione di apposita domanda firmata dal rappresentante della pubblica amministrazione o dell'ente interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-183

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