Titolo VSez. VII

Art. 187

Rimborso a saldo

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall' Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui al comma 2 dell'. 3 - I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui all', nel caso che gli intestatari stessi siano legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-187

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