Titolo V›Sez. VI
Art. 182
Libretti emessi per cauzione
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Le somme da versare per cauzione a favore di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali o di altri enti, esclusi gli istituti di assistenza e beneficenza e gli enti ecclesiastici, possono essere depositate su libretti nominativi intestati all'Amministrazione o all'ente, con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata.
2 - I rimborsi parziali o totali del capitale depositato sui libretti di cui al comma 1 sono effettuati dall'ufficio di emissione in base a decreti o dichiarazioni di incameramento o di svincolo emessi dalle amministrazioni o dagli enti intestatari e recanti, quando sia prescritto, il visto delle autorità tutorie.
3 - Se, in caso di svincolo, non viene richiesto il rimborso del credito, l'ufficio provvede a modificare l'intestazione del libretto a favore del cauzionante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-182