Titolo V›Sez. V
Art. 177
Sospensione dei rimborsi
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Dell'atto di opposizione, di sequestro o di pignoramento del credito dei libretti, notificato all'ufficio di emissione del libretto, nei casi ammessi dall' del codice postale, l'ufficio stesso deve prendere annotazione sul relativo conto; dell'atto notificato ad un ufficio diverso, quest'ultimo deve informare nel più breve tempo possibile l'ufficio di emissione che provvede ad apporre l'annotazione suddetta
2 - Nel caso di opposizione effettuata con lettera di diffida consegnata dall'opponente ad un ufficio diverso da quello di emissione del libretto, l'interessato può chiedere che la comunicazione dell'inibizione al rimborso sia fatta a quest'ultimo ufficio per telegrafo, a sue spese.
3 - L'ufficio, cui sia stato notificato l'atto, deve conservare copia di esso, trasmettendo l'originale agli organi dell'Amministrazione.
Ove si tratti di sequestro, pignoramento od opposizione riguardante depositi giudiziari, un'altra copia dell'atto deve essere inviata alla cancelleria competente.
4 - In conseguenza dell'annotazione di cui al comma 1, rimane sospeso qualsiasi rimborso sul libretto fino a che non vengano impartite disposizioni dall'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-177