Titolo V›Sez. III
Art. 174
Pegno dei libretti
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'ufficio di emissione, al quale a cura di una persona, che dichiari di aver ricevuto in pegno un libretto nominativo, sia stato notificato il pegno medesimo, ne prende nota sulla relativa partita di conto, accerta che il libretto si trovi in possesso del dichiarante e ne riferisce agli organi dell'Amministrazione.
2 - L'Amministrazione appone sulla relativa partita di conto l'annotazione di impedimento alla duplicazione. Tale annotazione viene tolta quando colui che ha ricevuto in pegno il libretto dichiari in forma autentica di averlo restituito all'intestatario, oppure nei casi in cui venga esibito il libretto da parte dello stesso intestatario per eseguirvi operazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-174