Titolo V›Sez. II
Art. 169
Libretti al portatore con credito superiore a L. 100.000: denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione.
In vigore dal 17 ago 1989
1 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto al portatore con credito superiore a L. 100.000 il proprietario deve presentare denuncia in doppio esemplare all'ufficio di emissione oppure, se ciò non sia possibile, ad altro ufficio.
2 - Nel primo caso, l'ufficio appone immediatamente l'annotazione di fermo sulla partita di conto del libretto, inviando in giornata e con piego raccomandato un esemplare della denuncia, insieme con la copia del conto suddetto, agli organi della Amministrazione ai quali deve anche dare immediata notizia per telegrafo, a spese del denunciante, della denuncia ricevuta.
3 - Nel secondo caso, l'ufficio inoltra in giornata, mediante piego raccomandato, un esemplare della denuncia all'Amministrazione, compilandone nello stesso tempo una copia e trasmettendola, pure in raccomandazione, all'ufficio di emissione, che provvede ad apporre il fermo e ad inviare copia del conto all'Amministrazione medesima.
Anche in tal caso l'ufficio cui è presentata la denuncia deve, a spese del denunciante, informarne immediatamente per telegrafo l'Amministrazione e l'ufficio di emissione.
4 - Il denunciante, al quale deve essere in ambedue i casi restituito, a titolo di ricevuta, uno dei due esemplari della denuncia, è tenuto a versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sull'esemplare di denuncia destinato alla Amministrazione e da obliterare con bollo a data.
5 - L'Amministrazione, non appena ricevuta dall'ufficio di emissione la copia del conto, provvede a verificarla ed a restituirla col proprio visto all'ufficio medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-169