Titolo V›Sez. I
Art. 168
Opposizioni alla duplicazione - Rilascio del duplicato del libretto.
In vigore dal 17 ago 1989
Opposizioni alla duplicazione - Rilascio del duplicato del libretto. 1 - Qualora nel corso del mese sorgano opposizioni ammesse dall' del codice postale, l'Amministrazione informa le parti che non rilascerà il duplicato se non dopo l'accordo fra di esse o la definitva decisione della competente autorità giudiziaria. 2 - Nel frattempo l'Amministrazione non autorizza alcuna operazione sul libretto originale, ove questo sia rinvenuto.
3 - La notifica delle opposizioni può essere fatta, oltre che nelle forme legali, mediante consegna all'ufficio, effettuata dall'opponente, di un atto di diffida.
4 - Non sorgendo opposizioni, l'Amministrazione autorizza il rilascio del nuovo libretto e lo fa consegnare all'intestatario o al suo rappresentante.
5 - Il libretto originale, ove sia successivamente rinvenuto, deve essere spedito all'Amministrazione per l'annullamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-168