Titolo VSez. VII

Art. 186

Successione di cittadini stranieri

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Il rimborso del credito dei libretti intestati a cittadini stranieri defunti viene effettuato a favore del consolato dello Stato cui gli intestatari appartenevano, il quale deve inoltrare all'Amministrazione apposita domanda corredata del libretto e, se obbligatorio per legge, del certificato dell'ufficio del registro, indicato all'. 2 - Quando gli interessati lo richiedano, il rimborso può essere effettuato a loro favore in base ai seguenti documenti: a) certificato di morte; b) certificato di cittadinanza; c) atto comprovante lo stato della successione secondo la legge nazionale del defunto, con la esplicita indicazione delle persone cui, in base alla legge stessa, deve essere liquidata l'eredità; d) certificato della competente autorità consolare italiana, comprovante che i documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono stati rilasciati in forma autentica dalle competenti autorità locali, rivestite di legittimo potere secondo la legge del luogo; e) altro certificato dell'autorità consolare italiana od un atto notorio da essa ricevuto, da cui risulti quale sarebbe lo stato della successione secondo la legge italiana, al fine di effettuare d'ufficio la prescritta denuncia della successione presso la competente amministrazione finanziaria; in tal caso si applica il disposto dell', secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15; f) certificato dell'ufficio del registro, di cui all', nei casi in cui tale documento è prescritto. 3 - Ai documenti indicati nel comma 2, quando siano provenienti dall'estero, si applica la disposizione contenuta nel comma 1, lettera d), dell'. 4 - Per le somme che non eccedano il limite di importo di cui al comma 4 dell', gli aventi diritto possono dimostrare la loro qualità mediante una semplice dichiarazione dell'autorità consolare italiana, da cui risulti il decesso dell'intestatario dei titoli e quali siano gli eredi legittimi o testamentari, con l'indicazione della quota spettante a ciascuno di essi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-186

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