Titolo V

Art. 191

Rinnovazione e duplicazione dei libretti

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Quando un libretto è esaurito l'ufficio lo rinnova rilasciandone un altro, sul quale indica il credito risultante dal precedente libretto. 2 - Su richiesta delle parti e previo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, l'Amministrazione autorizza la duplicazione dei libretti smarriti, distrutti o sottratti, con le norme prescritte per i libretti di risparmio nominativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-191

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