Titolo V
Art. 194
Validità, rinnovazione e duplicazione dei mandati
In vigore dal 17 ago 1989
1 - I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'emissione. Successivamente non possone essere pagati, se non previa rinnovazione da parte dell'autorità giudiziaria che li aveva emessi.
2 - Se un mandato, dopo essere stato quietanzato, viene smarrito, distrutto o sottratto, l'Amministrazione ne richiede un duplicato al magistrato competente ed invita il percipiente a firmarlo per quietanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-194