Titolo V
Art. 197
Proventi di cancelleria
In vigore dal 17 ago 1989
1 - I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti negli appostiti fascicoli, di cui al comma 6 dell', e sono partecipati all'Amministrazione con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel comma 1 dell'.
2 - I rimborsi da descrivere sui fascicoli medesimi vengono eseguiti per mezzo di appositi mandati, emessi dagli uffici giudiziari. I mandati quietanzati sono rimessi all'Amministrazione.
3 - Alla validità, alla rinnovazione ed alla duplicazione dei mandati sono applicabili le norme di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-197