Titolo V

Art. 196

Depositi a disposizione dei commissari per gli usi civici

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Le norme stabilite nella presente sezione sono applicabili anche ai depositi che, a termini dell' del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono eseguiti presso gli uffici dai comuni o dalle associazioni agrarie perché siano tenuti a disposizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-196

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