Titolo V
Art. 193
Partecipazione, avviso e pagamento dei mandati
In vigore dal 17 ago 1989
1 - La cancelleria, nell'emettere il mandato di pagamento, ne annota l'importo a debito sul libretto in suo possesso e ne dà partecipazione con apposito modulo all'ufficio, il quale, previo confronto con la propria partita di conto, distacca dal modulo stesso e spedisce in raccomandazione all'intestatario del libretto l'avviso dell'avvenuta emissione, già predisposto dalla cancelleria.
2 - Allorchè il mandato viene esibito, per il pagamento, dalla parte a favore della quale è stato tratto, l'ufficio, dopo aver accertato che esso sia in tutto regolare e che le indicazioni riportatevi concordino con quelle risultanti dal modulo di partecipazione, di cui al comma 1, procede al pagamento, ritirandone quietanza in calce al mandato.
3 - I mandati quietanzati sono spediti all'Amministrazione, a giustificazione dei rimborsi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-193