Titolo V
Art. 192
Emissione di mandati di pagamento
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Nessuna somma può essere prelevata dai libretti infruttiferi senza apposito mandato staccato dal registro a matrice tenuto dalla cancelleria.
2 - I mandati debbono essere emessi direttamente a favore delle parti. Ai cancellieri possono intestarsi mandati soltanto per il pagamento delle spese di carta bollata anticipate dalla cancelleria, nonché dei diritti di scritturazione e di autenticazione.
3 - I mandati debbono, secondo i casi, recare la firma del presidente del tribunale, del pretore o del conciliatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-192