Titolo VSez. VII

Art. 188

Quote ereditarie con vincolo di usufrutto vitalizio

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Quando non tutti gli eredi possono intervenire alla quietanza e nella eredità siano interessate persone cui per testamento spetti l'usufrutto dell'intero credito del libretto, o di una quota di esso, l'Amministrazione può ordinare che l'intero credito o l'importo di tale quota sia depositato su un nuovo libretto intestato impersonalmente agli eredi comproprietari, con la annotazione dell'usufrutto vitalizio in favore dell'avente diritto, al quale il libretto stesso viene consegnato. 2 - Gli eredi comproprietari non possono disporre del capitale, se non quando l'usufruttuario sia deceduto od abbia rinunciato all'usufrutto. 3 - Gli interessati possono anche richiedere, attendendosi alle modalità stabilite dall', che con l'importo del credito o della quota di cui al comma 1 del presente articolo sia acquistato un titolo nominativo del debito pubblico con vincolo di usufrutto vitalizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-188

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