Titolo V
Art. 198
Modalità di servizio
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'emissione di libretti a favore di italiani residenti all'estero, i depositi e i rimborsi sui libretti stessi sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione che fa eseguire tali operazioni dall'ufficio a tal fine autorizzato ad emettere i libretti nominativi speciali, di cui al comma 2 dell'. Sono parimenti di competenza dell'Amministrazione i rimborsi sui libretti nominativi ordinari da effettuare direttamente a favore di italiani residenti all'estero.
2 - Gli uffici debbono rimettere all'Amministrazione le somme, i documenti o le richieste concernenti operazioni su libretti di serie speciale.
3 - Il connazionale, residente all'estero, può, nella domanda di rimborso relativa ad un libretto al lui intestato, delegare altri a riscuotere.
4 - Le firme apposte dal richiedente sulla domanda di rimborso e dalle due persone garanti, dell'identità personale del richiedente, che non sia in grado di firmare, devono essere autenticate dalla competente autorità consolare italiana o da un notaio, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dalla autorità suddetta.
5 - Per i rimborsi chiesti personalmente dagli intestatari in Italia sui libretti di serie speciali muniti di cedole, si applicano le stesse norme prestabilite per i pagamenti sui libretti di serie ordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-198