Art. 152 · Eventuale differimento dei rimborsi
Titolo V

Art. 152

152 / 214

Eventuale differimento dei rimborsi

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha però facoltà di eseguire rimborsi su libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 500.000; entro quindici giorni fino al L. 1.000.000.; entro venti giorni fino a L. 5.000.000.; entro un mese per somme maggiori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-152