Titolo V
Art. 138
Tenuta dei conti relativi ai libretti ed ai fascicoli
In vigore dal 17 ago 1989
1 - All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto. Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario.
2 - Le singole operazioni di deposito e di rimborso devono essere comunicate dagli uffici al competente organo dell'Amministrazione che tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto sulla quale registra le operazioni stesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-138