Titolo V
Art. 136
Uffici abilitati alle operazioni di risparmio
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Gli uffici che eseguono il servizio dei libretti nominativi possono effettuare, soltanto se espressamente autorizzati, i servizi dei libretti al portatore, dei depositi giudiziari, dei depositi per proventi di cancelleria e dei depositi relativi a valori bollati.
2 - L'Amministrazione ha facoltà di stabilire modalità per l'applicazione di quanto previsto nel comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-136