Titolo V

Art. 137

Scritturazione sui libretti e sui fascicoli

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Tutte le scritturazioni sui libretti e sui fascicoli, salvo l'eccezione di cui al comma 1 dell', debbono essere fatte da impiegati dell'Amministrazione e da essi convalidate con la propria firma e col bollo dell'ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-137

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