Art. 164 · Compilazione della domanda
Titolo V

Art. 164

164 / 214

Compilazione della domanda

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Le somme occorenti per deposito volontario od obbligatorio nella Cassa depositi e prestiti possono essere prelevate dai libretti di qualunque specie e da quelli giudiziari. 2 - Le relative domande debbono essere redatte su speciali modelli forniti dagli uffici e contenere tutte le indicazione circa il deposito che l'interessato intende eseguire.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-164