Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 10
In vigore dal 31 mar 1989
1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o più dei motivi appresso indicati:
a) consegna di specialità e farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico ();
b) consegna di specialità e di farmaci galenici in quantità superiore ai limiti stabiliti ();
c) spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio e alla forma farmaceutica delle specialità medicinali prescritte ();
d) spedizione di ricette effettuata in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico, saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all' ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarità evidenziata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-10