Art. 10
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 10

10 / 32
In vigore dal 31 mar 1989
1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o più dei motivi appresso indicati: a) consegna di specialità e farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico (); b) consegna di specialità e di farmaci galenici in quantità superiore ai limiti stabiliti (); c) spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio e alla forma farmaceutica delle specialità medicinali prescritte (); d) spedizione di ricette effettuata in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico, saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all' ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarità evidenziata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-10