Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 14

In vigore dal 31 mar 1989
1. Presso la regione - assessorato sanità, è istituita una commissione regionale tecnica e di vigilanza farmaceutica per dirimere le vertenze e le contestazioni che possono insorgere tra l'U.S.L. e le farmacie in ordine all'applicazione del presente accordo. 2. La commissione regionale ha, altresì, nei confronti dei competenti organi regionali, funzioni consultive per quanto concerne l'indirizzo e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica. 3. La commissione regionale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta dai seguenti membri: a) assessore alla sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente e tre farmacisti designati dall'ente regione; b) quattro titolari di farmacia, designati dalla Federfarma, di cui uno titolare di farmacia rurale. 4. Nelle regioni sottoindicate (*) un titolare di farmacia urbana sarà sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf. Nelle altre regioni, limitatamente all'attività di vigilanza, qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, uno dei titolari di farmacia sarà sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante dell'associazione regionale dei titolari di farmacia. 6. Le decisioni della commissione regionale sono esecutive e, limitatamente ai casi previsti dal comma 15, lettere a), b) e c) dell', hanno carattere definitivo. 7. In ogni altro caso è ammesso ricorso alla commissione nazionale di cui all', entro trenta giorni dalla notifica. 8. Il ricorso alla commissione nazionale sospende automaticamente l'esecuzione delle decisioni della commissione regionale per un periodo di centoventi giorni, ad eccezione dei casi di cui al comma 15, lettera d), dell'. (*) Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Trentino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-14

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