Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 18
In vigore dal 31 mar 1989
1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del titolare di farmacia, rilasciata all'U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
2. Le farmacie pubbliche, con l'atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf, delegano le UU.SS.LL. a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dall'assemblea generale della stessa organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-18