Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 22

In vigore dal 31 mar 1989
1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo e per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo della convenzione, si provvede, per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'. 2. La relativa somma trattenuta sarà versata contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie su uno specifico Fondo nazionale, di durata pari a quella dell'accordo, gestito dalla Federfarma e dalla Fiamclaf, mediante apposito comitato di gestione. Detto Fondo opererà per la parte non disciplinata dal presente accordo sulla base di un apposito regolamento approvato dalla Federfarma, dalla Fiamclaf e dalla Fofi. 3. Sono altresì a carico del Fondo stesso le spese relative al funzionamento delle commissioni previste dal regolamento per l'attuazione dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dei farmacisti di cui all'. 4. Il comitato di gestione redigerà un rendiconto annuale della gestione considerando sia le entrate che le uscite su base nazionale. 5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il rendiconto verrà sottoposto all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf. 6. Qualora il rendiconto annuale risulti in disavanzo, il comitato di gestione proporrà alla Federfarma e alla Fiamclaf di chiedere, in esecuzione dell' del presente accordo, la convocazione delle parti al fine di aumentare il contributo dovuto dalle farmacie. 7. Le eventuali eccedenze risultanti dai rendiconti annuali successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzate per il funzionamento dei corsi obbligatori di aggiornamento di cui all' e relativo regolamento di attuazione, in relazione alla effettiva attivazione dei corsi stessi ovvero, qualora non attivati per due anni consecutivi, ripartiti alle farmacie con le medesime modalità previste dalle disposizioni transitorie del presente articolo. 8. La ripartizione delle eccedenze, da utilizzare per il finanziamento dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale, avverrà su base regionale in proporzione all'ammontanre complessivo delle ritenute poste a carico delle farmacie della regione. 9. A tal fine il comitato di gestione, in allegato al rendiconto annuale, predisporrà i piani regionali di riparto di dette eccedenze sottoponendoli, unitamente al rendiconto, all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf. 10. Entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto il comitato di gestione provvederà al trasferimento dei fondi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2. 11. Le parti concordano che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1› gennaio 1988, e che fino a tale data si applicano le disposizioni di cui all' dell'accordo triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-22

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