Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 15
In vigore dal 31 mar 1989
1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione nazionale di vigilanza costituita con decreto del Ministro della sanità e composta da:
a) il presidente della Fofi o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) quattro membri, di cui uno designato dal Ministero della sanità con funzioni di vice presidente e tre designati dalle regioni;
c) due farmacisti designati dalla Federfarma;
d) un farmacista designato dalla Fiamclaf.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-15