Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 17
In vigore dal 31 mar 1989
1. Il titolare della farmacia, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della risoluzione della convenzione, potrà, trascorso un periodo minimo di un anno dall'inizio della risoluzione, presentare istanza di riammissione all'U.S.L.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-17