Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 12

In vigore dal 31 mar 1989
1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dalla U.S.L., di regola farmacisti, hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia. 2. Le operazioni in questione potranno essere differite, a richiesta del farmacista, ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa. 3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. 4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia, a cura della U.S.L., entro trenta giorni. 5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni, verbalmente o per iscritto, entro venti giorni dalla data di controllo o della contestazione scritta. 6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti plausibili, l'U.S.L. può chiedere il deferimento della farmacia alla commissione provinciale di vigilanza farmaceutica di cui all'.
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