Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 11
In vigore dal 31 mar 1989
1. Per le specialità medicinali l'ente di cui all' liquida alla farmacia l'importo corrispondente al prezzo di vendita al pubblico decurtato delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti.
2. Per le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato 1 e incluse nel Prontuario terapeutico nazionale, l'ente liquida gli importi previsti dall'allegato stesso, decurtati delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti. I prezzi delle citate preparazioni galeniche officinali sono suscettibili di revisione a richiesta di una delle parti. I nuovi prezzi dovranno essere fissati entro quarantacinque giorni dalla richiesta e verranno applicati con la contabilizzazione in corso, con la esclusione di operazioni di conguaglio.
3. Qualora entro il termine sopra indicato non sia raggiunto un accordo, si ricorrerà all'arbitrato del Ministero della sanità e della Fofi, che rimetteranno le proprie determinazioni entro il termine di quindici giorni.
4. Per la spedizione delle ricette effettuate durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione e - da parte della farmacia - l'ora di presentazione della ricetta stessa.
Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.
5. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna o diurna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-11