Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 7

In vigore dal 31 mar 1989
1. La farmacia spedisce le ricette, redatte sull'apposito modulo, in ottemperanza alle norme del presente accordo ed alla legislazione vigente. 2. Qualora il farmacista spedisca ricetta recante prescrizione di specialità medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica o recante soltanto l'indicazione del principio attivo, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. 3. Qualora la specialità medicinale prescritta sia momentaneamente irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato di necessità), il farmacista può consegnare altra specialità di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. 4. Anche in tale evenienza il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione. 5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 verranno sottoposti all'esame della commissione provinciale di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-7

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