Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 6
In vigore dal 31 mar 1989
1. La ricetta può contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialità medicinali inclusi nel prontuario terapeutico, entro i limiti quali-quantitativi stabiliti dalla legislazione vigente.
2. Qualora la ricetta, in seguito a controlli, risulti contenere prescrizioni di farmaci galenici e di specialità medicinali in numero superiore a quello previsto dal comma 1, è ammessa al pagamento entro i limiti consentiti ed applicando i criteri più favorevoli per la farmacia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-6